Criteri iscrizione adottati dal Consiglio d'Istituto

Delibere varie del Consiglio d'Istituto
- testo unificato- 

A) criteri ordinari di iscrizione

Notazioni preliminari

Termini amministrativi per le iscrizioni con valore vincolante

Tutte le istanze di iscrizione vanno presentate entro il termine amministrativo fissato dall’Amministrazione scolastica centrale, periferica e/o dal Dirigente Scolastico. La presentazione di istanze di iscrizione al di fuori dei termini amministrativi -specie da parte degli interni- non genera alcun diritto all’accoglimento e le istanze presentate fuori termine vengono collocate in coda, anche tenendo conto dell’esigenza di salvaguardare il numero complessivo degli iscritti: eventuali richieste di iscrizione provenienti dall’esterno -anche per trasferimento da altro Istituto- possono essere accolte se gli interessati possiedono i requisiti e l’interno che presenta la domanda fuori dal termine non ha diritto di priorità se le domande degli esterni sono state nel frattempo accolte e ciò ha valore anche se l’esterno deve sostenere esami integrativi per poter accedere ad una delle classi del triennio.

Gli studenti e le studentesse non ammessi alla classe successivo o con giudizio sospeso ed esito negativo se non hanno presentato domanda di iscrizione o se non regolarizzano la loro posizione entro il termine non vengono considerati tra gli iscritti. 

 

In particolare:

gli studenti e le studentesse con giudizio sospeso devono regolarizzare la loro posizione in caso di esito negativo entro il 3 settembre

gli studenti non ammessi in sede di scrutinio finale devono presentare istanza di regolarizzazione per l’iscrizione all’anno scolastico successivo entro il 20 giugno dell’anno di riferimento: in caso di mancata presentazione si intenderà venuto meno l’interesse a frequentare l’Istituto e potranno essere accolte istanze di iscrizione provenienti dall’esterno per la classe di riferimento; l’istanza di iscrizione presentata dagli interni in ritardo sarà collocata in coda e potrà essere accolta solo se il numero complessivo degli iscritti lo consente e, in ogni caso, istanze di iscrizione dopo il termine delle operazioni dell’Esame di Stato (massimo 15 luglio) non sono più accolte se non per motivazioni straordinarie che devono essere documentate e che il Dirigente Scolastico valuta con amplissima discrezionalità.

Le istanze di iscrizione presentate da interni dopo il 31 agosto vengono respinte in forma di automatismo.

Gli studenti e le studentesse che si presentino privi di iscrizione al primo giorno di lezione in Istituto -o con istanze di iscrizione rigettata formalmente- saranno immediatamente allontanati e il Dirigente Scolastico potrà richiedere l’intervento delle forze dell’ordine venendo in rilievo un abuso idoneo ad incidere sulle coperture assicurative.  

Per il corso Istruzione degli Adulti si segue la calendarizzazione indicata annualmente dall’Amministrazione centrale



Criteri iscrizione

Corso diurno

  1. precedenza per i non ammessi alla classe successiva rispetto ai nuovi iscritti, salvo doppia ripetenza nella stessa classe che fa venire meno il diritto e comporta l’applicazione dell’art. 192, c. 4 del D. Lgs. 16.04.1997, n° 249 in relazione ai criteri deliberati dal Collegio Docenti (adunanza del 28.06.2023);
  2. residenza in una delle seguenti Province: Udine, Gorizia, Pordenone;
  3. presenza di un fratello o di una sorella già frequentante il corso diurno all’atto della domanda di iscrizione;
  4. media dei voti del documento di valutazione finale di classe seconda secondaria di I grado per gli studenti che giungono dalla scuola secondaria di I grado e media dei voti del documento di valutazione finale dell’ultimo anno frequentato con esito positivo per le altre classi, ad esclusione del voto di comportamento. 
  5. Nel caso in cui l’eccedenza nelle domande di iscrizione si determini per qualunque motivo nel periodo estivo, il Dirigente Scolastico non accoglierà le domanda di iscrizione in eccedenza rispetto alle effettive disponibilità (indice di affollamento, situazione strutturale degli edifici e delle aule, numero postazioni nei laboratori ecc…) ricorrendo al criterio dell’accoglimento degli studenti/studentesse sino alla ricorrenza del numero massimo che il Dirigente Scolastico individua con piena discrezionalità per ciascuna classe in relazione ai fattori oggettivi sopra indicati, attraverso la comparazione degli esiti finali in termini di media aritmetica dei voti attribuiti nelle procedure di scrutinio finale o di integrazione dello scrutinio e, con riguardo agli studenti che provengono dal 1^ ciclo d’istruzione, facendo riferimento non al voto dell’Esame di Stato ma alla media dei voti del documento di valutazione finale di classe terza secondaria di I grado.

Annotazioni di carattere amministrativo con valore vincolante per l’utenza in ordine alla procedura di iscrizione e ai correlati impegni e divieti

  1. Possono effettuare l’iscrizione di soggetti minorenni solo i genitori esercenti la responsabilità genitoriale mentre è severamente proibito qualunque intervento da parte di nuovi coniugi e nuovi compagni che non devono in alcun modo ingerirsi nella procedura di iscrizione; 
  2. i genitori di studenti minorenni che non convivono entrambi con lo/a studente/essa minorenne devono depositare all’atto dell’iscrizione copia dei provvedimenti giurisdizionali di regolazione dei rapporti tra genitori e figlio/a, eventualmente oscurando la parte economica o quelle parti che non riguardano le relazioni tra genitori e il/la figlio/a iscritto/a all’Istituto;

  3. in caso di affido esclusivo il genitore che non ha l’affido non può essere estromesso dalla vita scolastica del/della figlio/a ma ha diritto all’accesso al registro elettronico e alle comunicazioni inerenti alla valutazione e all’andamento educativo-disciplinare, in base a quanto prescritto dall’art. 337-quater del Codice civile;    

  4. in tutti i casi in cui non venga depositato alcun atto in ordine alla regolazione dei rapporti tra genitori e figli minorenni, si intende che lo/a studente/essa minorenne convive con entrambi i genitori; 

  5. il genitore che tenti di estromettere l’altro genitore nella procedura iscrizione e negli atti successivi dichiarando falsamente che l’altro genitore è assente o non interessato alla cura del/della figlio/a commette una grave forma di illecito e ne assume la penale responsabilità oltre a rispondere dell’illecito all’Autorità amministrativa;

  6. ciascun genitore ha l’obbligo di comunicare in forma scritta: il mutamento del recapito di residenza e/o di domicilio entro il giorno successivo all’avvenuta variazione; il mutamento del recapito telefonico comunicato in sede di iscrizione non oltre il giorno stesso del mutamento per garantire il reperimento in caso di emergenza; il mutamento del recapito di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata entro il giorno successivo all’avvenuto mutamento. L’Amministrazione scolastica ritiene andate a buon fine tutte le comunicazioni inoltrate agli indirizzi comunicati da ciascun genitore nel modulo di iscrizione salvo che non sia stata comunicata formalmente la relativa variazione;

  7. ciascun genitore ha l’obbligo di attivare le credenziali del registro elettronico che è l’unico mezzo per conoscere l’andamento scolastico del figlio o della figlia, il profitto, le annotazioni disciplinari, le assenze complessive dalle lezioni e per prendere appuntamento per i colloqui con i docenti. Il genitore che ometta di generare le credenziali del registro elettronico decide unilateralmente di rinunciare a seguire il percorso scolastico del figlio o della figlia e, per l’effetto, rinuncia a qualunque forma di azione contenziosa avverso gli esiti negativi finali;  

  8. all’atto del compimento del 18^ anno di età lo/a studente/essa viene invitato a disporre autonomamente in ordine a tutto quanto riguarda il proprio percorso scolastico e tutte le comunicazioni relative alla carriera scolastica vengono inoltrate unicamente all’interessato/a e non più ai genitori. E’ compito dello/a studente/essa maggiorenne abilitare o meno i genitori o altri soggetti maggiorenni al compimento di atti di carriera scolastica in sua vece, ad accedere al registro elettronico o meno e a partecipare o meno ai colloqui periodici con i docenti;  

  9. una volta ottenuta l’iscrizione sia nel corso diurno che nel corso Istruzione degli Adulti non sussiste alcun diritto al mantenimento del posto all’interno di una specifica classe caratterizzata da stabilità nella composizione amministrativa nel corso del quinquennio (per il corso diurno) o dei tre periodi didattici (Istruzione degli Adulti): la formazione delle classi può prevedere uno o più interventi all’interno del quinquennio sia per esigenze inerenti all’offerta didattica dell’Indirizzo di studio, sia per garantire maggior equilibrio numerico fra classi parallele dello stesso Indirizzo di studio a seguito degli esiti finali di ciascun anno del quinquennio, sia per generare equieterogeneità delle classi in termini di presenza di studenti di nazionalità straniera e di studenti con Bisogni Educativi Speciali (inclusi soggetti in situazione di disabilità e studenti portatori di DSA);

  10. nel corso Istruzione degli Adulti la composizione delle classi muta nel transito da un periodo didattico al successivo in base all’esigenza di generare gruppi di studenti con caratteristiche omogenee o eterogenee a seconda delle necessità che si determinano in base alla provenienza dall’interno o da percorsi di studio esterni: ciò riguarda in particolare la formazione delle classi afferenti al secondo periodo didattico;

  11. il Dirigente Scolastico avrà cura di non apportare mutamenti alla composizione delle classi dopo 15 giorni dall’inizio delle lezioni -eccetto il caso di nuove iscrizioni- se non per motivazioni eccezionali che vanno illustrate alle famiglie e a studentesse/studenti interessate/i dagli interventi. 

  12. La pubblicazione della composizione delle classi, in tutti i casi in cui vi siano stati interventi motivati dalle esigenze sopra indicate, ha luogo di norma tre giorni prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico di riferimento. 

Corso Istruzione degli Adulti

 

  1. Disinserimento dagli elenchi degli iscritti dopo 40 giorni di assenza continuativa senza alcuna prospettiva concreta di ripresa della frequenza per l’anno in corso o dopo 30 giorni dall’abbandono della frequenza dopo il 1^ sollecito scritto a riprendere la frequenza notificato al recapito e-mail istituzionale/personale risultante dagli atti d’iscrizione, fatti salvi gli impedimenti alla frequenza documentati e comunicati preventivamente o entro la prima settimana di assenza; il corsista in corso d’anno può motivatamente riattivare l’iscrizione; 

  1. Salvaguardia delle valutazioni positive ottenute nello scrutinio intermedio del 1^ e 2^ periodo didattico (classe 1^ e classe 3^) per i corsisti che, avendo superato il tetto massimo di assenze nel biennio, ottengono l’invalidazione dell’intero periodo didattico: per ottenere la salvaguardia del valore del percorso svolto con esito positivo in una o più discipline l’interessato chiede l’attivazione della procedura di riconoscimento del credito all’inizio della ri-frequenza del periodo didattico per ottenere anche l’esonero dalla frequenza parziale o totale delle discipline per le quali risulti l’esito positivo dal Tabellone di profitto dello scrutinio intermedio; 

  1. criteri per la frequenza per la terza volta di un periodo didattico dopo due esiti negativi consecutivi:

    1. otivazioni straordinarie di salute del corsista debitamente certificate o di assistenza a familiare documentata a carattere continuativo che abbiano impedito la frequenza per almeno 30 giorni consecutivi nell’anno di ripetenza del periodo didattico;

    2. situazioni di impedimento alla frequenza discendenti dalla maternità sia prima che dopo il parto e sino al compimento di un anno di vita del/la figlio/a

Passaggio dal corso diurno al corso Istruzione degli Adulti

  1. il passaggio tra corso diurno e corso degli Adulti non può avvenire in corso d’anno se non per eccezionali motivazioni che devono essere debitamente documentate e possono riguardare solo studenti/esse maggiorenni o rispecchiare i requisiti stabiliti dall’ordinamento prescritti dall’art. 3, c. 3 del dPR 29 ottobre 2012 , n. 263;

  2. il passaggio è comunque proibito quando non vi sia corrispondenza fra la classe del corso diurno frequentata e il frammento di periodo didattico residuo da frequentare nel corso Istruzione degli Adulti;

  3. il passaggio da una classe quinta del corso diurno (SSA) a corrispondente classe quinta del corso IdA (SSS) non è procedibile poiché non vi è corrispondenza di ordinamento e le discipline del primo periodo didattico del corso IdA che non sono in comune devono essere oggetto di integrazione per gli studenti del corso diurno che transitano al corso IdA;  

  4. Tenuto conto della struttura contratta del 1^ e 2^ periodo didattico dell’ IdA tale passaggio, se sono riconosciuti come sussistenti i requisiti di eccezionalità, può avvenire in corso d’anno entro e non oltre il 2.11, dovendo essere frequentato con utilità almeno metà della prima parte del periodo didattico che si svolge per intero in un solo anno;

  5. Studentesse e studenti delle classi quarte SSA del corso diurno possono in corso d’anno per gravi motivazioni, da valutarsi discrezionalmente da parte del Dirigente Scolastico, chiedere il passaggio alla classe quarta SSS del corso IdA con frequenza a decorrere dal 1^ febbraio, avendo già acquisito la valutazione positiva in tutte le discipline della classe terza nell’a.s. precedente, con obbligo di effettuazione dell’integrazione delle discipline non svolte nel percorso seguito presso i corsi diurni entro il 31.03 dell’anno di riferimento senza possibilità di rinvio.  



B) Criteri di precedenza tra categorie omogenee ed eterogenee di studenti che chiedono iscrizione alla medesima classe dello stesso Indirizzo di studio provenendo da altre istituzioni scolastiche appartenenti al secondo ciclo d’istruzione.

Nel caso di studenti/esse che chiedono iscrizione alla classe successiva o -in caso di ripetenza dell’anno di corso- alla stessa classe del medesimo Indirizzo di studio: 


precedenza a chi ha definito la propria posizione nel mese di giugno rispetto a chi è gravato da deliberazioni del Consiglio di classe di sospensione del giudizio;  

in corso d’anno il passaggio può avvenire in classi dello stesso Indirizzo di studio esclusivamente entro il 28 febbraio del’a.s. scolastico di riferimento per le classi dalla prima alla quarta, entro il 30 novembre per la classe quinta.

In caso di concorrenza di richieste all’interno di tale categoria la priorità è attribuita a chi presenta il profilo di profitto più elevato secondo il computo derivante dalla media aritmetica dei voti recepiti nell’ultimo documento di valutazione disponibile.    


Nel caso di studenti/esse che chiedono iscrizione alla classe successiva o -in caso di ripetenza dell’anno di corso- alla stessa classe di altro Indirizzo di studio: 


precedenza a chi ha definito la propria posizione nel mese di giugno rispetto a chi è gravato da deliberazioni del Consiglio di classe di sospensione del giudizio;  

in corso d’anno il passaggio può avvenire solo nel biennio esclusivamente entro il 28 febbraio dell’a.s. scolastico di riferimento e i colloqui integrativi devono essere compiuti entro la data del 31 marzo in tutte le discipline di riferimento.

In caso di concorrenza di richieste all’interno di tale categoria la priorità è attribuita a chi presenta il profilo di profitto più elevato secondo il computo derivante dalla media aritmetica dei voti recepiti nell’ultimo documento di valutazione disponibile. 


Per l’ammissione alle classi terze, quarte e quinte è necessario il superamento degli esami integrativi.

Le domande vanno presentate entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello per il quale è richiesta l’iscrizione e le domande presentate successivamente vengono poste in coda e non comportano priorità in caso di concorrenza.

Per coloro che chiedono iscrizione dopo il 31 agosto, e comunque iniziano la frequenza entro il 30 settembre, è ammessa la possibilità di effettuare gli esami integrativi nella sessione di dicembre che deve terminare entro il 5 dicembre. In caso di esito negativo di tali esami integrativi lo studente potrà continuare la frequenza ma l’esito dell’anno scolastico sarà comunque negativo.

In caso di concorrenza tra studenti che sostengono gli esami integrativi nella stessa sessione, la precedenza è attribuita a chi consegue il miglior profilo di profitto computato a livello di media aritmetica dei voti dell’ultimo documento di valutazione del percorso di provenienza e dei voti attribuiti in sede di esame integrativo.  

      

C) Criteri di iscrizione per studentesse/studenti che provengono dalla formazione professionale  


Preliminarmente si fa rinvio a quanto prescritto dal DM n. 11 del 7 gennaio 2021 recante "
Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7 dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1^agosto 2019, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Le domande presentate fuori dal termine non danno origine ad alcun diritto all’iscrizione, con particolare riguardo alla data del 30 giugno dell’anno precedente a quello per il quale si chiede iscrizione. 

Per il passaggio in corso d’anno la data ultima per la domanda è fissata inderogabilmente nel 31 gennaio,

I criteri dei passaggi sono quelli definiti di volta in volta dal Collegio Docenti, in attuazione dell’Accordo recepito nel Decreto sopra menzionato. 

Si richiamano tutti i criteri precedentemente esposti in ordine alla limitazione del numero degli iscritti per motivazioni strutturali ed anche i limiti che sono posti al numero di iscritti in classi ove sono presenti studenti/esse in situazione di disabilità e le classi dell’Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica che, specie nel biennio, possono essere costituite da un massimo di 23 studenti, tenuto conto della notevolissima difficoltà di conduzione di tali classi.


Precedenze

La prima precedenza va comunque attribuita a studenti/esse dell’Istituto che non conseguono l’ammissione alla classe successiva, come sopra indicato, anche con riferimento alla sessione di integrazione dello scrutinio. 

In caso di concorrenza tra richieste di studenti/esse provenienti da Istituti secondari di II grado e studenti/esse provenienti da Istituti di formazione professionale, la precedenza è attribuita agli studenti e alle studentesse che provengono da Istituti di istruzione secondaria di 2^ grado.

All’interno del novero degli studenti e delle studentesse che provengono da Istituti di formazione professionale, in caso di concorrenza la precedenza è attribuita a chi ha seguito nel precedente percorso una programmazione curricolare maggiormente corrispondente al percorso al quale chiede iscrizione nell’Istituto e, in caso di situazione di parità, a chi possiede un profilo di profitto più elevato (secondo i criteri già esposti di comparazione di documenti di valutazione pregressi) e in subordine si fa riferimento a chi possiede la minore età anagrafica.   



D) Requisiti indispensabili per l’iscrizione alle classi quarte e quinte del corso diurno


Inoltre in riferimento ai requisiti di assolvimento degli obblighi relativi ai percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) 
è fissato come requisito preliminare vincolante di iscrizione alle classi quarte e quinte del corso diurno di studentesse/studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche l’aver svolto annualmente nelle classi precedenti per le quali sia prevista l’attività di (PCTO ex ASL), almeno 1/3 del monte ore previsto dal corso di studi a cui si chiede l’iscrizione avente attinenza con l’Indirizzo di studio, con un margine di oscillazione del 10%: 

 

70 ore per ottenere l’ammissione alla classe quarta (minimo 63 ore)

140 ore per ottenere l’ammissione alla classe quinta (minimo 126 ore)

 

Tale vincolo è da porsi in stretta correlazione con i requisiti di ammissione all’Esame di Stato come disciplinati dall’art. 12, c. 2 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 



E) Iscrizioni in casi particolari 

  1. L’iscrizione o la ripresa della frequenza scolastica di studentesse/studenti colpiti da provvedimenti cautelari (cfr. artt. 23 e 24 del Regolamento di disciplina – versione del 28.11.2022) per assunzione di condotte ritenute pericolose per l’incolumità delle persone o per la sicurezza dell’Istituto può essere sottoposta a vincoli o periodi di prova con riserva di rigetto al termine del periodo, anche subordinandole al deposito di apposita certificazione sanitaria che attesti la piena compatibilità di frequenza da parte dell’interessato/a di un Istituto pubblico statale senza che vi siano rischi per i membri della comunità scolastica (quindi con esclusione di condotte aggressive o pericolose per l’incolumità dei membri della comunità scolastica);

  2. Nel caso in cui lo/a studente/essa colpito/a da provvedimento cautelare sia soggetto all’obbligo scolastico, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di classe una relazione dettagliata sull’andamento e sul comportamento abituale dell’interessato/a e la trasmette al competente Dipartimento di Neuropsichiatria infantile indicando la necessità che vi sia una tempestiva presa in carico dello/della studente/essa minorenne per poter consentire la re-iscrizione o la ripresa della frequenza scolastica nel più breve termine possibile: tale misura rientra nei compiti di tutela dei soggetti in età minorile e di tutela dei diritti evolutivi degli infrasedicenni.   

  3. Con provvedimento motivato il Dirigente Scolastico può non accogliere la richiesta di iscrizione di uno o più studenti/esse maggiorenni -non più soggetti all’obbligo scolastico- che autonomamente o in concorso fra loro abbiano costantemente impedito il regolare svolgimento delle lezioni e non si siano ravveduti dopo plurimi richiami: non è necessario che sia dimostrata la presenza di un provvedimento di allontanamento di lungo periodo, tenuto conto del fatto che la compromissione costante del diritto all’istruzione di una classe intera o di parte di essa a causa della continua interruzione generata da comportamenti inadeguati e infantili, adottati da soggetti maggiorenni che in virtù dell’età cronologica non possono non avere la consapevolezza di generare un danno al diritto di apprendimento di altri studenti e studentesse dell’Istituto, è un motivo sufficiente per non accogliere la domanda di frequentare negli anni successivi l’Istituto.

  4. Eventuali eccezioni possono essere costituite da:

    • presenza di idonea certificazione sanitaria che ponga in correlazione i comportamenti di interruzione sistematica e continuativa delle lezioni alla sussistenza di una patologia di disturbo della condotta o patologie di tipo psichiatrico che incidono sull’autoregolazione della condotta;

    • frequenza di un Indirizzo di studio che non ha diffusione sul territorio con conseguente impossibilità di ottenere iscrizione in altri Istituti del territorio provinciale: in tale caso l’interessato/a può ottenere l’iscrizione con riserva di rigetto ed essere sottoposto a 50 giorni di prova per verificare la totale cessazione degli episodi di disturbo sistemico.  

  1. Cessazione dell’iscrizione all’Istituto dello studente in qualunque momento dell’anno scolastico e in qualunque anno di corso nella data dell’accertamento della impossibilità di frequentare i laboratori di Indirizzo per motivi di salute aventi carattere permanente, tali da non poter consentire la frequentazione dei laboratori in sicurezza.

 

F) criteri iscrizione soggetti in situazione di disabilità

delibere dell’adunanza consiliare del 4.07.2022

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità

e con efficacia immediata

 

i seguenti criteri di iscrizione riferiti a studentesse/studenti in situazione di disabilità e i criteri per la frequentazione dei laboratori in condizioni di sicurezza per studentesse/studenti in situazione di disabilità:

  1. Accoglimento delle istanze di iscrizione di soggetti in situazione di disabilità nel limite massimo del 5% calcolato sulla popolazione scolastica complessiva del corso diurno, con eventuali deroghe relativamente alla procedura di iscrizione annuale rispetto all’accoglimento di singoli casi di studenti/esse che non siano in situazione di gravità;

  2. accoglimento delle istanze di iscrizione solo in presenza degli elementi strutturali idonei a garantire l’effettività del processo di integrazione (presenza di un numero di aule sufficiente per l’a.s. di riferimento dell’iscrizione, presenza del personale che garantisce l’effettiva assistenza alla persona disabile se necessaria ecc…) in rapporto al numero complessivo degli/delle studenti/esse disabili già iscritti e frequentanti;   

  3. non accoglimento delle istanze di iscrizione all’Istituto in tutte le occasioni in cui i genitori o il tutore non forniscono la documentazione completa posseduta relativa alla disabilità entro cinque giorni dalla richiesta o dalla scadenza del termine iscrizione secondo il calendario ufficiale; 

  4. divieto di cumulo di oltre 2 studenti/esse disabili per classe -con conseguente non accoglimento dell’istanza di iscrizione- ove non si pervenga in tempo utile -qualora sussistano i requisiti- allo sdoppiamento della classe in sede di determinazione della dotazione organica.




delibere dell’adunanza consiliare del 19.12.2022

delibera n° 9/22

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

 

l’integrazione dei criteri di iscrizione di studentesse/studenti in situazione di disabilità (cfr. delibera del Consiglio d’Istituto del 4.07.2022, punto OdG n° 6)

 

  1. assenza di automatismo di iscrizione;

  2. compilazione da parte dei genitori di un modulo analitico dove si consente di acquisire preventivamente all’accettazione dell’iscrizione, che è sempre con riserva, tutti gli elementi necessari per l’accertamento della compatibilità di frequenza da parte dello studente dell’Indirizzo di studio prescelto con riferimenti all’intero percorso quinquennale; 

  3. accettazione incondizionata da parte del genitore della eventuale non accettazione di iscrizione ove si riscontri l’assenza del requisito di compatibilità con particolare riguardo alla frequenza dei laboratori;

  4. rigetto dell’iscrizione nei casi in cui venga in rilievo la pericolosità dello studente o della studentessa per condotte assunte o risultanti dalla documentazione acquisita sia dal sistema dei servizi sia dall’istituzione scolastica di provenienza del 1^ o 2^ ciclo d’istruzione;

  5. accettazione dell’iscrizione da parte dell’Istituto subordinatamente all’accertamento di tutti i requisiti indispensabili, compreso, se ritenuto necessario, un breve periodo di stage nel corso dell’anno precedente a quello di riferimento dell’iscrizione presso l’Istituto, della durata massima di 1 settimana. 



delibere dell’adunanza consiliare del 21.12.2023

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

 

l’integrazione dei criteri di iscrizione di studentesse/studenti in situazione di disabilità con il seguente ulteriore punto:

 

  1. Cessazione dell’iscrizione all’Istituto dello studente disabile in qualunque momento dell’anno scolastico e in qualunque anno di corso nella data dell’accertamento della impossibilità di frequentare i laboratori di Indirizzo per motivi di salute in relazione al profilo della disabilità o per altri impedimenti di salute permanenti;

 

delibera altresì all’unanimità


il recepimento
della deliberazione collegiale del 19.12.2023 in ordine alla modalità di effettuazione del percorso scolastico da parte di studentesse e studenti in situazione di disabilità

il recepimento delle decisioni dell'organo ex art. 35 del D. Lgs. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in ordine alla frequenza delle attività scolastiche nel rispetto delle esigenze di sicurezza


nei seguenti termini:

  1. le attività del percorso scolastico quinquennale di studentesse e studenti disabili come l’ingresso nei laboratori e la partecipazione alle attività di stage aziendale devono essere approvate in via preliminare dagli organi scolastici interni in base alle prevalenti esigenze di sicurezza e della tutela dell’integrità e incolumità dello studente interessato, degli altri studenti frequentanti l’Istituto e di tutti i membri della comunità scolastica

___________note_____________

  1. DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994 , n. 297Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” Art. 192  Norme  generali  sulla  carriera  scolastica  degli  alunni  e  sulle capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione. 

    4. Una stessa classe di istituto o scuola  statale,  pareggiata  o legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due  anni.  In casi  assolutamente  eccezionali,  il  collegio  dei  docenti,  sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo'  consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo  anno.  Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei  docenti  sente,  a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.

  2. Il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri eccezionali per il riconoscimento della possibilità di frequentare per la terza volta uno stesso anno di corso ai sensi dell’art. 192, c. 4 del T.U.:

    1. Gravi motivazioni di salute dello/a studente/essa che hanno comportato un ricovero ospedaliero o struttura sanitaria specialistica per almeno 30 giorni senza svolgimento di attività di scuola in ospedale (anche riferita alle sole materie di indirizzo)

    2. Sopraggiungere di una certificazione di disabilità nel secondo quadrimestre dell’anno di ripetenza (non concedibile in caso di rilascio della certificazione ex lege 170/2010)

  3.  Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della responsabilita' genitoriale su di  essi;  egli  deve  attenersi  alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che  non  sia  diversamente stabilito, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui  i  figli  non  sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando  ritenga  che  siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

  4. Alle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo  4,  comma  6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello  di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo  ciclo di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il  sedicesimo  anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio  conclusivo  del primo ciclo di istruzione, dimostrano di  non  poter  frequentare  il corso diurno.

  5.  2. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio fi nale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

    a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

    b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;

    c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

    Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.