Criteri iscrizione

A) criteri ordinari di iscrizione

Corso diurno

  1. precedenza per i non ammessi alla classe successiva rispetto ai nuovi iscritti, salvo doppia ripetenza nella stessa classe che comporta l’applicazione dell’art. 192, c. 4 (1) del D. Lgs. 16.04.1997, n° 249 in relazione ai criteri deliberati dal Collegio Docenti;
  2. residenza in una delle seguenti Province: Udine, Gorizia, Pordenone;
  3. presenza di un fratello o di una sorella già frequentante il corso diurno all’atto della domanda di iscrizione;
  4. media dei voti del documento di valutazione finale di classe seconda secondaria di I grado per gli studenti che giungono dalla scuola secondaria di I grado e media dei voti del documento di valutazione finale dell’ultimo anno frequentato con esito positivo per le altre classi, ad esclusione del voto di comportamento. 
  5. Nel caso in cui l’eccedenza nelle domande di iscrizione si determini per qualunque motivo nel periodo estivo, il Dirigente Scolastico non accoglierà le domanda di iscrizione in eccedenza rispetto alle effettive disponibilità (indice di affollamento, situazione strutturale degli edifici e delle aule, numero postazioni nei laboratori ecc…) ricorrendo al criterio dell’accoglimento degli studenti/studentesse sino alla ricorrenza del numero massimo che il Dirigente Scolastico individua con piena discrezionalità per ciascuna classe in relazione ai fattori oggettivi sopra indicati, attraverso la comparazione degli esiti finali in termini di media aritmetica dei voti attribuiti nelle procedure di scrutinio finale o di integrazione dello scrutinio e, con riguardo agli studenti che provengono dal 1^ ciclo d’istruzione, facendo riferimento non al voto dell’Esame di Stato ma alla media dei voti del documento di valutazione finale di classe terza secondaria di I grado.

Termini amministrativi per le iscrizioni

Tutte le istanze di iscrizione vanno presentate entro il termine amministrativo fissato dall’Amministrazione scolastica centrale, periferica e/o dal Dirigente Scolastico.

Gli studenti e le studentesse con giudizio sospeso devono regolarizzare la loro posizione in caso di esito negativo entro il 3 settembre; gli studenti non ammessi in sede di scrutinio finale devono presentare istanza di regolarizzazione per l’iscrizione all’anno scolastico successivo entro il 20 giugno dell’anno di riferimento.

Per il corso Istruzione degli Adulti si segue la calendarizzazione indicata annualmente dall’Amministrazione centrale.


Corso Istruzione degli Adulti

  1. criteri per la frequenza per la terza volta di un periodo didattico dopo due esiti negativi consecutivi oltre a quelli già previsti dalla norma:

    1. motivazioni straordinarie di salute del corsista debitamente certificate o di assistenza a familiare documentata a carattere continuativo che abbiano impedito la frequenza per almeno 30 giorni consecutivi nell’anno di ripetenza del periodo didattico

    2. situazioni di impedimento alla frequenza discendenti dalla maternità sia prima che dopo il parto e sino al compimento di un anno di vita del/la figlio/a.

Passaggio dal corso diurno al corso Istruzione degli Adulti

  1. il passaggio tra corso diurno e corso degli Adulti non può avvenire in corso d’anno se non per eccezionali motivazioni che devono essere debitamente documentate e possono riguardare solo studenti/esse maggiorenni o, per i minorenni,  rispecchiare i requisiti prescritti dall’art. 3, c. 3 (2) del dPR 29 ottobre 2012 , n. 263;

B. Criteri di precedenza tra categorie di studenti che chiedono iscrizione alla medesima classe. Passaggi da altro Istituto e all’interno dell’Istituto.

B1 - Nel caso di studenti/esse che chiedono iscrizione alla stessa classe del medesimo Indirizzo di studio: 

In caso di concorrenza di richieste all’interno di tale categoria la priorità è attribuita a chi presenta il profilo di profitto più elevato secondo il computo derivante dalla media aritmetica dei voti recepiti nell’ultimo documento di valutazione disponibile.    

In corso d’anno il passaggio da altro Istituto può avvenire in classi dello stesso Indirizzo di studio esclusivamente entro il 28 febbraio del’a.s. di riferimento per le classi dalla prima alla quarta, entro il 30 novembre per la classe quinta, salvo casi eccezionali con particolare riguardo ai trasferimenti territoriali.


B2 - Nel caso di studenti/esse che chiedono iscrizione alla stessa classe di altro Indirizzo di studio: 

in caso di concorrenza di richieste all’interno di tale categoria la priorità è attribuita a chi presenta un profilo del percorso di studio piu’ affine in termini di numero di discipline in comune: in caso di parità prevale chi ha ottenuto un profitto più elevato secondo il computo derivante dalla media aritmetica dei voti recepiti nell’ultimo documento di valutazione disponibile. 

In corso d’anno il passaggio può avvenire solo nel biennio esclusivamente entro il 28 febbraio dell’a.s. di riferimento e i colloqui integrativi devono essere compiuti entro la data del 31 marzo in tutte le discipline di riferimento.

Per l’ammissione alle classi terze, quarte e quinte è necessario il superamento degli esami integrativi.

Le domande vanno presentate entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello per il quale è richiesta l’iscrizione e le domande presentate successivamente vengono poste in coda e non comportano priorità in caso di concorrenza.

Per coloro che chiedono iscrizione dopo il 31 agosto, e comunque iniziano la frequenza entro il 30 settembre, è ammessa la possibilità di effettuare gli esami integrativi nella sessione di dicembre che deve terminare entro il 10 dicembre. 

Anche per i corsisti dell’Istruzione degli Adulti è attiva la sessione di esami integrativi da espletare entro il 10 dicembre.      

I passaggi all’interno dell’Istituto tra classi di diverso Indirizzo possono avere luogo una sola volta, tenuto conto della composizione delle classi a livello numerico, dell’indice di affollamento delle classi, del numero degli studenti disabili e delle postazioni di laboratorio. Se il passaggio è richiesto nel triennio lo/a studente/essa deve superare gli esami integrativi.     

C) Criteri di iscrizione per studentesse/studenti che provengono dalla formazione professionale  

Preliminarmente si fa rinvio a quanto prescritto dal DM n. 11 del 7 gennaio 2021 recante "Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7 dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1^agosto 2019, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Si richiamano tutti i criteri precedentemente esposti in ordine alla limitazione del numero degli iscritti per motivazioni strutturali e per il numero di postazioni di laboratorio che, in diversi laboratori di indirizzo, è immutabile.

Precedenze

La prima precedenza va comunque attribuita a studenti/esse dell’Istituto che non conseguono l’ammissione alla classe successiva, come sopra indicato, anche con riferimento alla sessione di integrazione dello scrutinio finale. 

In caso di concorrenza tra richieste di studenti/esse provenienti da Istituti secondari di II grado e studenti/esse provenienti da Istituti di formazione professionale, la precedenza è attribuita agli studenti e alle studentesse che provengono da Istituti di istruzione secondaria di 2^ grado.

All’interno del novero degli studenti e delle studentesse che provengono da Istituti di formazione professionale, in caso di concorrenza la precedenza è attribuita a chi ha seguito nel precedente percorso una programmazione curricolare maggiormente corrispondente al percorso al quale chiede iscrizione nell’Istituto e, in caso di situazione di parità, a chi possiede un profilo di profitto più elevato (secondo i criteri già esposti di comparazione di documenti di valutazione pregressi) e in subordine si fa riferimento a chi possiede la minore età anagrafica.

D) Requisiti indispensabili per l’iscrizione alle classi quarte e quinte del corso diurno

Con riferimento ai requisiti di assolvimento degli obblighi relativi ai percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) è fissato come requisito preliminare vincolante di iscrizione alle classi quarte e quinte del corso diurno di studentesse/studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche l’aver svolto annualmente nelle classi precedenti per le quali sia prevista l’attività  (PCTO ex ASL), almeno 1/3 del monte ore previsto dal corso di studi a cui si chiede l’iscrizione avente attinenza con l’Indirizzo di studio, con un margine di oscillazione del 10%: 

70 ore per ottenere l’ammissione alla classe quarta (minimo 63 ore)

140 ore per ottenere l’ammissione alla classe quinta (minimo 126 ore)

Tale vincolo è da porsi in stretta correlazione con i requisiti di ammissione all’Esame di Stato come disciplinati dall’art. 13, c. 2 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Sono ammesse deroghe motivate con particolare riferimento ai casi di trasferimento territoriale.

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  1. DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994 , n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” Art. 192  Norme  generali  sulla  carriera  scolastica  degli  alunni  e  sulle capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione  4. Una stessa classe di istituto o scuola  statale,  pareggiata  o legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due  anni.  In casi  assolutamente  eccezionali,  il  collegio  dei  docenti,  sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo'  consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo  anno.  Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei  docenti  sente,  a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
  2. Alle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo  4,  comma  6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello  di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo  ciclo di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il  sedicesimo  anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio  conclusivo  del primo ciclo di istruzione, dimostrano di  non  poter  frequentare  il corso diurno