Criteri di formazione delle classi

 

Estratto verbale adunanza del Consiglio d’Istituto

05.11.2019 -  n. 24

   

Delibera n° 90

 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di individuare i seguenti criteri d’iscrizione in ordine di priorità:

 1. precedenza per i non ammessi alla classe successiva rispetto ai nuovi iscritti, salvo doppia ripetenza nella stessa classe che fa venire meno il diritto al mantenimento del posto;

2. residenza in una delle seguenti Province: Udine, Gorizia, Pordenone;

3. presenza di un fratello o di una sorella già frequentante il corso diurno all’atto della domanda di iscrizione;

4. media dei voti del documento di valutazione finale di classe seconda secondaria di I grado per gli studenti che giungono dalla scuola secondaria di I grado e media dei voti del documento di valutazione finale dell’ultimo anno frequentato con esito positivo per le altre classi, ad esclusione del voto di comportamento. 

5. Nel caso in cui l’eccedenza nelle domande di iscrizione si determini per qualunque motivo nel periodo estivo, il Dirigente Scolastico non accoglierà le domanda di iscrizione in eccedenza rispetto alle effettive disponibilità (indice di affollamento, situazione strutturale degli edifici e delle aule, numero postazioni nei laboratori ecc…) ricorrendo al criterio dell’accoglimento degli studenti/studentesse sino alla ricorrenza del numero massimo che il Dirigente Scolastico individua con piena discrezionalità per ciascuna classe in relazione ai fattori oggettivi sopra indicati, attraverso la comparazione degli esiti finali in termini di media aritmetica dei voti attribuiti nelle procedure di scrutinio finale o di integrazione dello scrutinio e, con  riguardo agli studenti che provengono dal 1^ ciclo d’istruzione, facendo riferimento non al voto dell’Esame di Stato ma alla media dei voti del documento di valutazione finale di classe terza secondaria di I grado.

  

Criteri di iscrizione per studentesse/studenti che provengono dalla formazione professionale 

Preliminarmente gli Istituti di formazione professionale presenti sul territorio dovranno ricevere comunicazione ufficiale finalizzata a diffondere le informazioni fra gli studenti e le studentesse di classe terza interessati circa l’onere di presentare una domanda di preiscrizione alla classe quarta su apposito modulo fornito dall’Istituto entro il termine fissato dal MIUR annualmente per le iscrizioni dei corsi diurni.

Di seguito la selezione sarà compiuta tenendo conto dei seguenti criteri:

determinazione insindacabile del numero massimo di posti disponibili per ciascun Indirizzo/opzione/specializzazione da parte del Dirigente Scolastico in relazione alla effettività della situazione strutturale dell’edificio e delle aule e dei laboratori, (concernente l’indice di affollamento, la questione del numero complessivo di studenti che possono essere presenti sui diversi piani per esigenze di evacuazione ecc…, le postazioni effettivamente funzionanti e disponibili in ciascun laboratorio e altri aspetti inerenti al funzionamento.

 La selezione delle richieste avverrà mediante la pubblicazione di una graduatoria interna di coloro che hanno presentato domanda chiedendo l’iscrizione alla classe quarta tenendo conto di:

 1.precedenza per i non ammessi alla classe successiva rispetto ai nuovi iscritti, con riferimento alle due sessioni dello scrutinio finale e dell’integrazione dello scrutinio finale, salvo doppia ripetenza nella stessa classe che fa venire meno il diritto al mantenimento del posto;

2. media aritmetica dei voti della classe terza;

3. precedenza per chi ha minore età anagrafica in casi di parità di media 

 

Requisiti indispensabili per l’iscrizione alle classi quarte e quinte del corso diurno

 Inoltre in riferimento ai requisiti di assolvimento degli obblighi relativi ai percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) il Consiglio di istituto delibera all’unanimità come criterio preliminare di iscrizione alle classi quarte e quinte del corso diurno di studentesse/studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche l’aver svolto annualmente nelle classi precedenti per le quali sia prevista l’attività di (PCTO ex ASL), almeno 1/3 del monte ore previsto dal corso di studi a cui si chiede l’iscrizione avente attinenza con l’Indirizzo di studio, con un margine di oscillazione del 10%:

 70 ore per ottenere l’ammissione alla classe quarta (minimo 63 ore)

140 ore per ottenere l’ammissione alla classe quinta (minimo 126 ore)

 Tale vincolo è da porsi in stretta correlazione con i requisiti di ammissione all’Esame di Stato come disciplinati dall’art. 12, c. 2[1] del D. Lgs 13 aprile 2017 , n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) , della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Adunanza delb9 dicembre 2022

a.s. 2022/23

delibera n° 8/22

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità

l’integrazione seguente dei criteri di iscrizione e di formazione delle classi

 

1)   Riequilibratura numerica fra classi parallele dello stesso Indirizzo di studio nel caso di numerosi esiti negativi in una sola classe, al punto da compromettere l’equilibrio numerico e la stessa sussistenza della classe ove il maggior numero di studenti ha avuto l’esito negativo;

2)   Differenziazione della composizione delle classi ad ogni inizio d’anno scolastico in tutti i casi in cui si verifichi una significativa immissione di studenti provenienti da altri Istituti del territorio da altri Indirizzi di studio o in ingresso da Istituti di formazione professionale;

3)   Riarticolazione della composizione delle classi ad ogni inizio di anno scolastico in cui vi sia variazione di appartenenza dei membri della classe rispetto al percorso curricolare prescelto o si presenti la necessità di contemperare all’interno delle classi parallele (dello stesso anno di corso) la frequenza di studenti appartenenti a specializzazioni disciplinari differenti, con particolare riguardo al quinquennio dell’Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;

 il criterio da seguire per il compimento di tali operazioni è l’equieterogeneità delle classi parallele da costituire a seguito della variazione dei componenti, oltre alla presenza equilibrata, ove è possibile, di studenti stranieri e di studenti portatori di disturbo specifico di apprendimento.

 



[1] 2. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio fi nale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.